FAQ: autocertificazione

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I cittadini italiani e comunitari non residenti in Italia possono usare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà?

Si poiché per i cittadini italiani e comunitari il requisito per l'applicazione delle norme sull'autocertificazione è la cittadinanza, oltre quanto indicato nell'art. 3 del DPR 445/2000.
Pertanto le norme sulle dichiarazioni sostitutive si applicano integralmente anche ai cittadini italiani e comunitari residenti all'estero nei rapporti con le pubbliche amministrazioni italiane. Va però detto che agli atti e gli eventuali documenti redatti in lingua straniera, che sono aggunti alla domanda di partecipazione a una procedura concorsuale, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.    

L'autocertiìcazione può essere utilizzata anche dai cittadini NON UE?

Innanzitutto il cittadino extracomunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno. Il cittadino extracomunitario può dichiarare soltanto quei fatti, stati, qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici: ad esempio, non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, a meno che non presenti congiutamente al titolo di studio, il Decreto o Dichiarazione di equipollenza. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
 

I cittadini extracomunitari dove possono far legalizzare i propri titoli?

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari possono autocertificare il permesso di soggiorno?

No. Il permesso di soggiorno non può essere autocertificato, ma deve essere esibito ai sensi dell'art. 6 del DLgs 286/98.

 
Quando si ricorre alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà?

All' autocertificazione si ricorre in tutti i casi espressamente individuati dall'art. 46. In questi casi la dichiarazione resa dall'interessato sostituisce un certificato o un attestato rilasciato o detenuto da una Pubblica Amministrazione.
Al di fuori dei casi indicati dall'art. 46 è possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che riguarda tutti i fatti e qualità e condizioni personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato.

I cittadini NON UE quali documenti dovranno allegare al momento della domanda per partecipare al Bando per l'assegno di ricerca?

I titoli di studio conseguiti all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine in prima istanza, sarà sufficiente fornire un’autocertificazione dei titoli in possesso in lingua originale e tradotti di conseguenza in lingua italiana.

Compiti del vincitore dell'assegno in caso sia NON UE:

Il vincitore, invece, dovrà fornire, appresi i risultati finali pubblicati e prima della stipula del contratto, i titoli di studio tradotti (laurea, dottorato di ricerca...), legalizzati e muniti della DICHIARAZIONE DI VALORE a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. Oppure il vincitore potrà, nei casi previsti, far ricorso all’apposizione dell’apostille sul documento/titolo in possesso. Ad ogni modo in attesa del visto per l'ingresso in Italia ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, nel proprio paese di origine dovrà effettuare i passaggi per ottenere la legalizzaione dei titoli in possesso validi in Italia.

 

 

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