Regolamento Assegni di Ricerca

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Le Università possono conferire assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 sulla base di procedure definite con normative regolamentari.

Requisiti

Fermo restando il possesso del diploma di laurea (ante d.m. 509/99), laurea specialistica (ex d.m. 509/99) o laurea magistrale (ex d.m. 270/04) quale requisito minimo, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero corredato di un’adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito preferenziale per l’accesso alla selezione. I singoli bandi possono inoltre prevedere che tali titoli costituiscano requisito obbligatorio (Bandi di tipo II)

Come accedere

Gli assegni di ricerca vengono conferiti mediante procedura di valutazione comparativa in seguito alla pubblicazione di un bando di concorso. Al bando viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale on-line del sito del Dipartimento di Fisica, il sito dell'Università, sul sito Euraxess e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
La procedura di valutazione può essere per titoli o titoli e colloquio.

Importo
L'importo minimo annuale degli assegni di ricerca è pari a euro 19.367,00, al lordo degli oneri a carico dell'assegnista, stabilito con DM 102 del 9/03/2011. Gli assegni sono esenti da prelievo fiscale (ex art. 4 l. 476/84 ss.mm.) e sono gravati della ritenuta previdenziale INPS. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Divieto di cumulo
L'assegno di ricerca non può essere cumulato con un reddito imponibile personale annuo lordo di lavoro dipendente, come definito dall'art. 49 del TUIR - titoli I, capo IV, superiore a € 16.000,00.
L'art. 6 del Regolamento indicato disciplina dettagliamente in merito.

Maternità e malattia
L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo  parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
 

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